Risparmio energetico: i bonus non sono cumulabili
A decorrere dal 1° gennaio 2009, chi effettua interventi sugli immobili finalizzati al risparmio energetico si trova di fronte a un bivio: usufruire della detrazione dall’Irpef del 55% relativa alle spese sostenute o beneficiare di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi.
Va da sé l’impossibilità di cumulare il bonus fiscale con le agevolazioni previste dalla legge 23/2002 della Regione Piemonte, destinate appunto a promuovere le iniziative dirette alla “sostenibilità” del patrimonio edilizio piemontese.
Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/E del 26 gennaio, rispondendo a un quesito dell’Amministrazione regionale.
L’idea di una riqualificazione energetica è da tempo promossa a livello internazionale attraverso politiche che individuano nel cambiamento del modo di costruire e di gestire gli edifici esistenti, il segreto per la salvaguardia dell’ambiente e per la tutela del benessere dell’umanità. Per questo motivo sia lo Stato, sia la Comunità europea, sia le Amministrazioni locali a tutti i livelli hanno dato vita a varie forme di agevolazioni per favorire l’adeguamento del patrimonio edilizio a standard di più elevata efficienza energetica.
Un’ attività legislativa intensa che in qualche modo ha contribuito al mutamento del quadro normativo nazionale. In poco più di un anno, si è passati da una previsione di compatibilità tra detrazione fiscale del 55% e altre tipologie di aiuti (decreto ministeriale 19 febbraio 2007, articolo 10, comma 2) all’incumulabilità tra le diverse agevolazioni (decreto legislativo 115/2008).
Un cambio di rotta determinato dal recepimento e successiva attuazione della direttiva comunitaria 2006/32/Ce relativa, appunto, all’efficienza energetica.
Nel documento di prassi si fa riferimento, in particolare, al punto in cui si dice che “a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4”.
Si tratta dell’articolo 6, comma 3 del Dlgs 115/2008 ed è la disposizione chiamata in causa dalla stessa Amministrazione regionale proprio per la parte che contiene la deroga.
In sostanza, gli incentivi messi a disposizione dalla legge “piemontese”, non essendo erogati in conto capitale e non potendo ridurre l’entità dei costi sostenuti per gli interventi di riqualificazione, rientrerebbero nelle eccezioni.
A chiarire la portata della norma in questione è intervenuto anche il ministero dello Sviluppo economico, sottolineando che per “ulteriori contributi comunitari, regionali o locali” si intende l’erogazione di somme sia in forma diretta (destinate a incidere sull’importo della spesa) sia indiretta (agevolazioni di altra natura, ad esempio, finanziamenti agevolati).
Poiché il bonus del 55% è riconducibile fra “gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato”, il contribuente che, dal 1° gennaio 2009, sostiene spese per interventi di riqualificazione energetica deve necessariamente scegliere tra la detrazione o la fruizione di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali.
- fiscooggi –
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n.d.
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