Per l' Abruzzo ci sono novita' sui contributi per i rifiuti
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010 l`Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010 con la quale vengono introdotte delle nuove previsioni e apportate alcune modifiche a precedenti ordinanze.
I moduli Abitativi Provvisori realizzati ma non ancora assegnati possono essere messi a disposizione dei nuclei familiari per i quali non e` stata individuata una sistemazione alternativa e le cui abitazioni hanno riportato danni con esito E, F o si trovano ubicate in zona rossa. La disposizione si applica anche per gli alloggi di proprieta` comunale e per gli edifici privati sui quali sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Contributi e indennizzi
Viene previsto un contributo di 200 euro a chi offre ospitalita` ai nuclei familiari le cui abitazioni hanno riportato danni con esito E, F o si trovano ubicate in zona rossa. Tale soluzione alloggiativa non comporta la cessazione del diritto al contributo di autonoma sistemazione riconosciuto a favore delle persone ospitate mentre e` escluso per i soggetti alloggiati pressi i progetti case, comunque, previsto un incremento di 200 euro del contributo di autonoma sistemazione a tutti i nuclei le cui abitazioni sono state classificate con esito E, o zona rossa, che non beneficiano di un alloggio CASE.
I contributi previsti per la riparazione/ricostruzione degli edifici nonche` gli altri indennizzi disposti dalle precedenti ordinanze sono riconosciuti agli eredi dei soggetti che, in possesso dei relativi requisiti, abbiano perso la vita nel terremoto. I termini per la presentazione delle relative domande per i contributi, se gia` scaduti , sono prorogati al 31 maggio 2010.
La possibilita` di usufruire di un alloggio temporaneo o del contributo di autonoma sistemazione viene riconosciuto anche nei confronti dei nuclei familiari che siano stati costretti a lasciare le proprie abitazioni con esito A seguito di ordinanze di sgombero adottate dal sindaco a titolo cautelativo e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita`.
I benefici previsti dall`art. 5 dell`OPCM n. 3789/2009 per le imprese di costruzione (indennizzo non superiore al 75% del costo stimato e fino ad un massimo di 30 mila euro per la riparazione di ciascuna unita` abitativa) sono riconosciuti anche a favore dei privati che alla data del 6 aprile 2009 stavano realizzando unita` immobiliari destinate ad abitazioni principale.
I lavori di completamento devono terminare entro 4 mesi dalla pubblicazione dell`ordinanza e, nel caso i proprietari non utilizzino gli immobili per proprie esigenze o a favore dei nuclei familiari, gli stessi dovranno essere locati ai nuclei familiari le cui abitazioni sono ancora inagibili.
- ulteriori info sul sito www.ance.it –
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