1LOCAZIONE PARZIALE DI UN IMMOBILE Normativa per la Locazione Parziale di un ImmobileLa normativa da applicare per la locazione parziale di un immobile è la stessa che si usa per le locazioni di unità immobiliari intere.

Le nuove generazioni, giovani manager, professionisti e studenti, scelgono la co-abitazione come stile di vita. Per adeguarsi a questa nuova tendenza i proprietari di casa optano sempre più spesso per affitti temporanei e brevi. Minimo di un mese, massimo 18 mesi. L’importante è non vincolarsi a un contratto 4+4, e riservarsi la possibilità di tornare a vivere da soli, senza troppi problemi, in caso di necessità. Si tratta di una locazione parziale dell’immobile e la normativa da applicare è la stessa che si usa per le locazioni di unità immobiliari intere. Ma il punto debole di questo tipo di locazione è l’incertezza della transitorietà. Nel contratto, previsto dalla legge 431 del 1998, vanno specificati i motivi della transitorietà allegando la documentazione come prova (un rapporto di lavoro a termine, la mobilità lavorativa, un master eccetera): i motivi possono essere legati a necessità dell’inquilino oppure del proprietario. Se però non vengono rispettate le condizioni pattuite, la controparte potrebbe opporsi per vie legali, chiedendo la trasformazione dell’affitto in uno di quattro anni.

Comunque è opportuno riportare chiaramente l’esigenza temporanea nel contratto e quest’ultima, in caso di rinnovo (non oltre i 18 mesi), deve permanere e dev’essere confermata a ridosso della scadenza tramite lettera raccomandata a/r. Se questa non viene inviata dal proprietario, o in caso di dichiarazioni non veritiere, l’affittuario della stanza potrebbe chiedere un risarcimento. Per tutelarsi, è meglio utilizzare dei modelli-tipo di contratto (allegati C e D del Dm 30/12/02), ponendo particolare attenzione nella fase di stesura, in particolare nella parte dedicata alla descrizione dell’immobile: qui è necessario definire (anche allegando una piantina dell’abitazione) nel dettaglio i confini della stanza affittata. Il locatore poi si riserverà l’utilizzo degli altri spazi comuni, definirà spese e modalità della coabitazione.

I contratti di natura transitoria sono a canone libero tranne dove sono normati a livello locale: in alcuni capoluoghi di provincia e nei comuni limitrofi alle 11 grandi città italiane sono stati stipulati degli accordi territoriali e qui il canone massimo richiedibile non può essere superiore del 20% rispetto a quello del canone concordato.

La sottoscrizione del contratto, per sicurezza, può avvenire con l’assistenza di un’associazione di inquilini (Sunia, Sicet, Uniat, Unione Inquilini) oppure di proprietari (Asppi, Confappi, Union Casa, Uppi). In caso il contratto sia scritto male, l’inquilino potrebbe opporsi e dimostrarne l’invalidità: in questo caso la coabitazione non solo potrebbe diventare continuativa, ma anche forzata.

Fonte: il sole 24ore

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