La Corte di Cassazione ha riconosciuto che i contratti preliminari sono documenti che devono essere conservati per evitare il reato previsto dall’articolo 10 del Dlgs 74/2000.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: la Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 gennaio 2012 n. 1377, ha affermato che il reato di occultamento di scritture contabili non riguarda solo i documenti obbligatori per il Fisco, ma anche le altre scritture richieste sia dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa, sia dalla tipologia dall’attività svolta.

In particolare la Corte di Cassazione ha riconosciuto che i contratti preliminari sono documenti che è obbligatorio conservare allo scopo di evitare il reato previsto dall’articolo 10, del Dlgs 74/2000. In base questo articolo, infatti, viene punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque occulti o distrugga, in tutto o in parte, non solo le “scritture contabili”, ma anche “i documenti” di cui è obbligatoria la conservazione. Il tutto allo scopo di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, quindi al fine di non permettere la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari. Pertanto, hanno il loro peso anche i contratti preliminari conclusi da un agente immobiliare.

Tagged with:
 

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>