Nessun diritto al contributo per i posti auto di nuova costruzione da realizzare nella misura di 1mq per 10mc.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 6154/2011, ha stabilito che i parcheggi obbligatori non hanno diritto al contributo di costruzione in quanto è obbligatorio costruirli nelle nuove costruzioni.

Secondo la norma in vigore, la costruzione di nuove abitazioni prevede l’obbligo di realizzare un certo numero di parcheggi secondo una specifica proporzione, ovvero per ogni dieci metri cubi di costruzione deve essere realizzato un metro quadro di parcheggio.

I parcheggi realizzati in ottemperanza a queste norme non hanno diritto al contributo di costruzione. Invece, i parcheggi costruiti in eccedenza alle misure specificate pagano il contributo. Il Consiglio di Stato ha esaminato il caso di un’azienda che aveva costruito uno stabile a uso abitativo e i relativi parcheggi e, in seguito, si era vista addebitare per errore, tra i contributi di costruzione, anche quelli per la realizzazione dei posti auto.

Il Consiglio di Stato ha valutato le dimensioni dei posti auto e ha notato l’esistenza di un vincolo di pertinenza con la costruzione principale, pertanto i giudici hanno precisato che solo per i parcheggi obbligatori è valida l’esenzione dal contributo di costruzione.

Diversa, invece, la situazione per i posti auto che vengono realizzati in aree private da un imprenditore, a puro scopo speculativo, in quanto rappresentano una cambiamento edilizio del territorio, che, come tutte le altre forme di edificazione, è soggetto a concessione e ai relativi oneri.

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