Entrambi devono dichiarare il prezzo giusto e sono responsabili per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell’atto e della relativa sanzione.

Ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 3-bis, del DPR n. 633/1972, l’acquirente, anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile insieme al venditore per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, oltre che della relativa sanzione, nel caso che l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo. Quindi, nel caso non sia stato dichiarato il giusto prezzo.

Il venditore che non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta, ovvero la sanzione, entro sessanta giorni dalla stipula dell’atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all’ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell’attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, quindi, che la disposizione richiamata stabilisce che il venditore e l’acquirente sono responsabili entrambi per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell’atto, nonché della relativa sanzione in caso di perzzo non veritiero.

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