Annunci immobiliari con indice di prestazione energetica
E’ obbligatorio riportare negli annunci immobiliari le informazioni sulla prestazione energetica dell’edificio in base al Dlgs n. 28 del 3 marzo 2011.
Si torna sull’argomento, perché sembra che siano in molti ancora a non rispettare l’obbligo in oggetto. Abbiamo pensato quindi a un promemoria. Premettendo che la norma nazionale ha l’obiettivo di consentire agli acquirenti una scelta consapevole della qualità anche energetica della casa che intendono acquistare, ricordiamo che l’Indice di Prestazione Energetica, ovvero l’Ipe della casa in vendita, va riportato in tutti i tipi di inserzioni: cartacea, su cartelli stradali, anche online e in sintesi in tutti i canali di pubblicizzazione.
Secondo la norma, l’Indice di Prestazione Energetica va indicato sia per l’edificio sia per la singola unità immobiliare in compravendita. Pertanto un professionista abilitato iscritto al proprio Ordine (architetto, ingegnere, geometra e perito sono le quattro figure professionali che hanno competenze riconosciute nella progettazione termotecnica), incaricato dal proprietario, deve redarre l’attestato di certificazione energetica (Ace) che assegna la classe da A a G e poi riportare nell’annuncio i dati contenuti nel documento finale, tra cui l’Ipe.
Per un immobile di classe G da vendere, il proprietario potrebbe fare a anche una autodichiarazione, specificando la scadente qualità energetica dell’edificio, ma l’autodichiarazione non serve nella pubblicazione dell’annuncio, perché la normativa prevede l’obbligo di indicare l’Ipe, che va comunque calcolato ugualmente.
Sono esclusi dall’obbligo i fabbricati industriali, artigianali e agricoli quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. Non sono quindi esclusi gli edifici e i singoli appartamenti senza impianto di riscaldamento, come le case vacanza per le quali occorrerà comunque indicare l’Ipe.
Il Dlgs 28/11 non prevede sanzioni per la mancata applicazione dell’obbligo. In caso di lavori di ristrutturazione sull’immobile indicato nell’annuncio, va dichiarato il “valore di progetto” dell’Ipe per il riscaldamento tratto dalla relazione del progetto termotecnico e non dall’Ace, specificando chiaramente la provenienza del dato nell’annuncio.
A cura di Anna Carbone
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