Legge sulla cedolare secca: vademecum contro i canoni neri
L’art. 3 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23 ha concesso la facoltà ai locatori di immobili ad uso abitativo di optare per un regime facoltativo e di tassazione (c.d. cedolare secca). I locatori non in regola con la registrazione del contratto avevano tempo fino al 6 giugno 2011 per sanare la situazione.
Cosa accade per quei contratti, che dovevano essere registrati e non lo sono stati, neppure entro il termine ultimo del 6 giugno 2011?
La normativa prevede che a questi contratti si applichi la seguente disciplina:
a) durata della locazione stabilita in quattro anni (più quattro) che decorrerà dal momento in cui verrà effettuata, ormai in ritardo, la registrazione, volontaria o d’ufficio;
b) canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, salvo gli aggiornamenti annuali in misura del 75% dell’indice accertato dall’ISTAT, a decorrere dalla registrazione.
Per quali tipologie contrattuali?
Si deve trattare di:
-contratti di locazione scritti ma non registrati;
-contratti di locazione verbali non registrati;
-contratti di locazione registrati ma per un importo inferiore a quello corrisposto;
-contratti di comodato fittizio.
Cosa deve fare il conduttore?
Il conduttore deve:
-verificare l’effettiva mancata registrazione del contratto di locazione da parte del locatore;
-registrare il contratto di locazione: poiché l’imposta di registro grava su entrambe le parti del contratto di locazione, anche la registrazione del contratto effettuata dal conduttore, con ritardo, comporta il pagamento dell’imposta, della sanzione e degli interessi;
-presentare all’Agenzia delle Entrate una denuncia nella quale dichiara i propri dati personali e quelli del locatore, la data di inizio della locazione, e il canone corrisposto, unitamente ai documenti a prova delle dichiarazioni rilasciate;
-verificare la rendita catastale dell’immobile occupato.
Per verificare la possibilità di applicare questa normativa al Vostro caso personale, e per la compilazione dei moduli necessari, potrete rivolgervi alle competenti sedi territoriali dell’Unione Inquilini. Gli indirizzi per territorio nel sito: http://www.unioneinquilini.it/sedi.php?/ .
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